U N I O N E N A Z I O N A L E P R O L O C O D ‘ I T A L I A
Ente Assistenziale riconosciuto dal Ministero degli Interni con D.M. n. 559/C 11976. 12000a (121) – del 18 giugno
1998 Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale n. 56 Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 U N P L I PUGLIA Statuto e Regolamento per le Pro Loco di Sava (TA) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1.1 In data 31 gennaio 1996 presso il notaio dott. Adami
Michele in Manduria (TA) in via P. Maggi n. 25 è stata costituita, con atto
pubblico n. 172109 di repertorio e n. 44062 di fascicolo registrato a Taranto il
14 febbraio 1996, l’Associazione Pro Loco di Sava con sede legale nel Comune di
Sava (TA). L’eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche
al presente statuto. 1.2 La Pro Loco di Sava aderisce all’UNPLI ( Unione
Nazionale delle Pro Loco d’Italia ), tramite il Comitato Regionale di Puglia. Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale 2.1 La Pro Loco è un’associazione di volontariato, di
natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità
sociale, e con rilevanza di interesse pubblico. 2.2 Essa ha competenza nel Comune di Sava. 2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio
Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di
convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra
associazione Pro Loco. Art. 3 Finalità 3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di
valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali,
storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In
particolare si propone le seguenti finalità: a) tutela e miglioramento delle risorse ambientali,
turistiche e culturali del luogo; b) assistenza, tutela e informazione turistica; c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione
residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico; d) promozione e assunzione di iniziative e di
manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la
salvaguardia delle risorse culturali e turistiche; e) compiti di vigilanza sul prodotto turistico; f) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso
gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi
culturali; g) collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro
Loco d’Italia – Comitato Regionale) quale organo rappresentativo delle Pro Loco
e di collegamento con la Regione Puglia e con la Provincia di Taranto; h) apertura e gestione di un circolo per i propri soci. Art. 4 Finanziamento e patrimonio 4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da: a) le quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea
dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 28 febbraio di ogni
anno; b) contributi dei soci; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia,
del Comune o di Istituzioni pubbliche; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati; f) contributi dell’Unione Europea; g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e
di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria; h) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini
istituzionali; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; l) entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale. 4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le
attività istituzionali dell’anno successivo. 4.3 E’, comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai
soci eventuali proventi delle attività esercitate, anche in forma indiretta. Art. 5 Soci 5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari,
sostenitori, benemeriti e onorari. Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota
sociale ordinaria annua, Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota
ordinaria di associazione, Socio benemerito è il socio nominato tale dall’Assemblea
per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco, Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro
Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal
Consiglio di Amministrazione. 5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento
della quota sociale annua. 5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini
italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità. Art. 6 Diritti e Doveri 6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di
versare la quota sociale annua stabilita dall’Assemblea in occasione del
bilancio preventivo. 6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota
sociale, purché maggiorenni, hanno diritto: a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro
Loco; b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco; c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche
statutarie e regolamentari della Pro Loco; d) a ricevere la tessera della Pro Loco; e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco; f) a frequentare i locali della Pro Loco; g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a
tutte le sue attività; 6.3 I soci hanno il dovere di ossequiare le norme
statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa
dell’associazione, di curarne l’immagine e di garantirne l’assetto economico. Art. 7 Ammissione e perdita di qualifica di socio 7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i
residenti e domiciliati nella località, e si perde per dimissioni, morosità e
indegnità. 7.2 L’ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata
dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza
accompagnata dal versamento della quota sociale prevista. 7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non
rivalutabile. 7.4 L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco secondo l’art. 7.1. Art. 8 Organi 8.1 Sono organi dell’Associazione:a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Collegio dei Probiviri. Art. 9 Assemblea dei Soci 9.1 L’Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli
associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti. 9.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali
per la realizzazione degli scopi sociali. 9.3 All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con
la quota sociale dell’anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino
in regola con le quote sociali dell’anno precedente ed abbiano versato entro i
termini stabiliti quelle dell’anno in corso. 9.4 Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione
degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei
due terzi dei seggi da assegnare. 9.5 L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 9.6 L’Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese
di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo,
ed entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno
precedente. 9.7 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo
quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima
convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto la voto;
in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero
dei soci presenti aventi diritto al voto. 9.8 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti). 9.9 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente
dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice residente. 9.10 Spetta all’Assemblea deliberare sul programma generale
di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali
proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo
scioglimento dell’Associazione. 9.11 Spetta, inoltre, all’Assemblea la elezione del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. 9.11 La indizione assembleare deve essere deliberata dal
Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l’ora, e ne fissa l’ordine
del giorno. 9.12 L’Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta
scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo. 9.13 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con
un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale
ordinario. L’avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale. 9.14 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea
straordinaria. 9.15 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in
prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al
voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi
diritto al voto. 9.16 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti). 9.17 L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è
valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi
diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi
diritto al voto. 9.18 L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco
con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono
considerati votanti). 9.19 Delle riunioni assembleari deve essere redatto
apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’associazione,
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e
motivata da parte dei richiedenti. Art. 10 Consiglio Direttivo 10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari,
stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione
segreta dall’Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili. 10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con
parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di
volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale,
secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. 10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri
effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad
massimo della metà dei consiglieri stabiliti. 10.4 Dopo la surroga consentita l’Assemblea, entro trenta
giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. 10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza
effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso
di parità, prevale il voto del Presidente. 10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta,
il Presidente e il vice-Presidente. 10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere
comunicato all’UNPLI PUGLIA, al Comune di residenza, alla Regione Puglia,
all’Ufficio delle IIDD ed all’ufficio SIAE di competenza. 10.8 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta
giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta
scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. 10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione
alla Pro Loco entro il 15 gennaio decade automaticamente dalla carica. 10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive
risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati
motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato. 10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere
deliberata dal Consiglio Direttivo. 10.12 Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio
sociale, la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo, la formazione
del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea; spetta,
inoltre, al Consiglio deliberare sull’entità della quota sociale annua,
deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga
dei Consiglieri, Revisori e Probiviri, assumere tutte le iniziative ritenute
idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che
non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci. 10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto
apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti
i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti. Art. 11 Presidente e vice Presidente 11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal
Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità
dal Consiglio stesso. 11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento
viene sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione
alla Pro Loco. 11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e
l’Assemblea dei soci con l’assistenza del Segretario. 11.4 Il Presidente ha in unione agli altri membri del
Consiglio la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione. 11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale
rappresentante della Pro Loco. 11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il
Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo
Presidente. Art. 12 Segretario – Tesoriere 12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su
indicazione del Presidente. 12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea,
redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici. 12.3 Il Segretario è responsabile, insieme la Presidente,
della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale. 12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria. 12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti: a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia
consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci; b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato
incaricato; c) esprime parere sulla regolarità procedurali delle
deliberazioni dei vari Organi deliberativi; d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal
Consiglio Direttivo; e) redige la stesura dei bilanci; f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio
consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea
convocata per l’approvazione. Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti 13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri
effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea
dei soci. 13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili. 13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la
contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di
relazionare sul bilancio consuntivo. 13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membri da lui
delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio. Art. 14 Collegio dei Probiviri 14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’assemblea
dei soci. 14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili. 14.3 Essi hanno il compito di controllare la osservanza
delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci. 14.4 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie,
che non sia in grado di decidere, al Collegio dei Probiviri del Comitato
Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI. Art. 15 Presidente onorario 15.1 Il Presidente onorario può essere nominato
dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a
favore della Pro Loco. 15.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal
Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con
altri Enti. Art. 16 Controllo e vigilanza 16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle
norme delle leggi vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza
territoriale. 16.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il
perseguimento dei fini istituzionali. 16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri soci. 16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono
incompatibili con cariche politiche e amministrative. 16.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a
quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese
documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco
nell’ambito delle attività istituzionali. 16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti
dell’UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell’UNPLI
regionale, e le verifiche e i controlli della rispettiva normativa regionale. 16.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla
propria costituzione, il proprio atto costitutivo completo di statuto e
regolamento presso l’UNPLI regionale. 16.8 Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti
dall’art. 4 p. 1, la Pro Loco viene commissariata dall’UNPLI regionale, per
quanto di sua competenza, e fatto salvo ogni intervento della Regione Puglia,
per le Pro Loco iscritte nell’Albo Regionale. 16.9 L’UNPLI regionale, in caso vengano meno i requisiti
necessari per un corretto funzionamento della Pro Loco, mette a disposizione
l’atto costitutivo e relativo statuto per i cittadini che volessero riattivare
il funzionamento dell’associazione. Art. 17 Disposizioni generali 17.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate
dall’Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate
direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l’Ufficio di Registro
competente. Art. 18 Scioglimento della Pro Loco 18.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera
dei soci in assemblea straordinaria. 18.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato
all’UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti,
nonché alla Regione, ove esista l’Albo regionale delle Pro Loco. 18.3 In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione
uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative. 18.4 Ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di
scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale. Art. 19 Riferimenti legislativi 19.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel
presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel
Codice Civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco e nella legge sulle
Pro Loco della Regione Puglia, nonché alle norme e regolamenti dell’UNPLI
nazionale e regionale. Art. 20 Norma transitoria 20.1 Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea
straordinaria tenutasi a Sava (TA) il 14 novembre 2004,ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua approvazione.